
A partire dal 2024, il differenziale positivo
tra il valore nominale dei crediti d’imposta derivanti da bonus
edilizi e il prezzo di acquisto sostenuto da un’associazione
professionale concorre alla determinazione del reddito di
lavoro autonomo ed è rilevante anche ai fini IRAP.
A spiegarlo, con la risposta
del 16 gennaio 2026, n. 6, è l’Agenzia delle
Entrate, chiarendo che la questione è direttamente
collegata all’introduzione del principio di onnicomprensività di
cui all’articolo 54 del TUIR, come riformulato dal decreto
legislativo n. 192/2024.
La stessa risposta precisa, tuttavia, che i crediti acquistati
prima del 1° gennaio 2024 restano fiscalmente
irrilevanti, anche se le relative quote vengono utilizzate
in compensazione negli anni successivi, confermando l’assenza di
effetti retroattivi della nuova disciplina.
Indice degli argomenti
Reddito da lavoro autonomo: come incide fiscalmente
la cessione dei bonus edilizi?
Il chiarimento arriva in risposta all’istanza di interpello
presentata da un’associazione professionale che, tra il 2022 e il
2025, aveva acquistato
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