
I Criteri
Ambientali Minimi (CAM) non sono più, da tempo, un
elemento accessorio della disciplina degli appalti
pubblici, ma rappresentano uno degli strumenti attraverso
cui il legislatore ha progressivamente integrato gli
obiettivi ambientali dentro il cuore delle
procedure di affidamento.
La loro funzione è tutt’altro che teorica perché operativamente
servono a individuare, per specifiche categorie di appalti e
concessioni, requisiti tecnici e clausole
contrattuali capaci di orientare la
progettazione e l’esecuzione
verso soluzioni più sostenibili lungo l’intero ciclo di
vita. È un cambio di prospettiva che supera la logica del
prezzo come unico parametro e introduce una valutazione più ampia,
legata agli impatti ambientali e alla
qualità delle prestazioni.
Il passaggio decisivo si trova oggi nell’art. 57, comma 2
del D.Lgs. n. 36/2023, che ha trasformato i
CAM da strumento di indirizzo a vero e proprio
obbligo operativo. Le stazioni
appaltanti non possono più limitarsi a considerarli, ma
devono inserirli nella documentazione progettuale
e di gara almeno nelle specifiche
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