
La recente sentenza
del TAR Puglia, Sez. II, n. 85 del 23/01/2026, mi ha
fatto letteralmente perdere il sonno. Ha messo in luce come, via
via negli anni, anche i limiti di affidamento abbiano finito per
mettere in minoranza un principio che invece contraddistingueva la
L. 109/1994 e il D.P.R. 554/1999. E mi sono chiesto se fosse
davvero possibile, proprio a livello di principio, che le cose
fossero cambiate così radicalmente.
A quel tempo, infatti, due erano gli elementi che la norma
indicava:
- L. 109/1994: il progettista, salvo capacità interna della
stazione appaltante o tramite enti terzi, doveva fare anche il
direttore dei lavori; - D.P.R. 554/1999: il direttore dei lavori faceva anche il CSE,
tranne in mancanza di requisiti.
Art. 27, comma 2, della L. 109/1994 – “Direzione dei
lavori”
“2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare, nei casi di cui al comma 4 dell’articolo 17, l’attività
di direzione dei lavori, essa è affidata
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
