
Quando una lex specialis richiede i
curricula delle figure professionali offerte, si è
davvero davanti a un semplice documento descrittivo da allegare
all’offerta tecnica? Oppure quel curriculum
rappresenta l’indicazione concreta delle persone sulle quali la
stazione appaltante fonda la propria valutazione
e, quindi, il proprio affidamento?
A queste domande ha dato risposta il TAR Veneto, sez.
Venezia, con la sentenza
3 marzo 2026, n. 478, chiarendo che la nozione stessa
di “curriculum” non può essere ridotta a un elenco
anonimo di competenze. Se il punteggio premia
l’esperienza e la qualificazione del
team, quel team deve essere identificabile e verificabile,
così da garantire coerenza tra proposta tecnica e futura
esecuzione del contratto.
In questa prospettiva, il curriculum diventa parte integrante
dell’impegno assunto in gara e lo strumento
attraverso cui l’amministrazione può controllare che quanto
promesso in sede di offerta trovi effettiva corrispondenza nella
fase esecutiva.
Curricula anonimi nell’offerta tecnica: quando la Commissione può
attribuire punteggio nullo
La procedura riguardava
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