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Dal MEF chiarimenti sui requisiti per il sismabonus e sulla definizione di “edificio esistente” ai fini dell’accesso ai bonus edilizi – CASA&CLIMA.com – NEWS110

Il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, ha risposto ieri in commissione Finanze della Camera a due interrogazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, la definizione di « edificio esistente » ai fini dell’accesso ai bonus edilizi e i requisiti per il riconoscimento del sismabonus.

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Riportiamo il testo delle risposte.

Interrogazione 5-07777 Ungaro: Chiarimenti in merito alla definizione di « edificio esistente » ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono dei chiarimenti interpretativi in ordine all’ambito applicativo dei cosiddetti bonus edilizi con particolare riferimento alle agevolazioni disciplinate dagli articoli 119 del decreto-legge 34 del 2020 e delle detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 63 del 2013.

Gli Onorevoli rilevano che la predetta normativa fa esplicitamente riferimento agli interventi da effettuarsi su edifici « esistenti » e le circolari esplicative dell’Agenzia delle entrate specificano che la definizione di « edificio esistente » riflette l’intenzione del legislatore di non finanziare interventi su nuove costruzioni.

Gli Onorevoli richiamano l’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che qualifica come interventi ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tanto premesso gli Onorevoli chiedono di saper se, ai fini della qualificazione di « edificio esistente » sia necessario il riferimento al titolo edilizio, oppure se il concetto di « edificio esistente » sia mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell’edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplina una detrazione fiscale, con aliquota variabile dal 50 all’85 per cento in relazione alla tipologia di intervento, in favore dei contribuenti che realizzano interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Ai sensi dell’articolo 119 del decretolegge n. 34 del 2020, inoltre, l’aliquota di detrazione spettante per specifici interventi in ambito di efficienza energetica è stata aumentata al 110 per cento.

Tanto premesso, con riferimento agli edifici rientranti nell’ambito applicativo della detrazione (cosiddetto Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio), con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, è stato precisato che – in linea con quanto previsto ai fini delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), nonché di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresi gli interventi antisismici (cosiddetto sismabonus), disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 – anche ai fini del Superbonus, l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari « esistenti », non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Tale assunto risulta, peraltro, conforme alle normative di settore in materia energetica (anche in attuazione delle normative comunitarie) che prescrivono specifici requisiti da rispettare nel caso di costruzione di nuovi edifici.

Il Superbonus rappresenta, infatti, in ordine temporale, l’ultima agevolazione introdotta allo scopo di incentivare la riqualificazione urbanistica ed energetica del patrimonio edilizio esistente, che si aggiunge alle sopra citate detrazioni con le quali condivide la gran parte delle regole applicative.

La circostanza che, anche ai fini del Superbonus, gli interventi agevolabili sono finalizzati al « recupero » del patrimonio edilizio « esistente » – anche mediante la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici – comporta che:

ai fini della verifica della « esistenza » dell’immobile, il parametro utilizzato è ordinariamente quello della iscrizione al Catasto (ovvero della richiesta di accatastamento) in quanto solo a seguito di tale iscrizione un immobile assume rilevanza fiscale;

essendo gli interventi agevolabili solo quelli di « recupero del patrimonio edilizio », sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli interventi qualificabili, in base alla normativa urbanistica, come « nuova costruzione ». La qualificazione degli interventi edilizi non può che essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel testo unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Il riferimento a tale corpus normativo comporta, ovviamente, che le modifiche nel tempo apportate al predetto testo unico hanno un’automatica ricaduta anche sulle detrazioni.

Infine, l’Agenzia delle entrate sottolinea preliminarmente che l’interpretazione delle norme urbanistiche non rientra nella sua competenza e che, con riferimento al caso di specie segnalato dagli Interroganti, in merito al possibile coordinamento tra il testo unico dell’edilizia (da un lato) ed il codice dei beni culturali (dall’altro), ai fini dell’accesso ai benefici fiscali, rileva la qualificazione degli interventi effettuati per come risultante dal relativo titolo abilitativo.

Interrogazione 5-07778 Baratto: Requisiti per il riconoscimento del sisma bonus.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni che riconoscono la detrazione del 110 per cento per le spese, sostenute dagli acquirenti tra il 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva vendita degli stessi.

Gli Onorevoli osservano come non sia chiaro « se entro il termine del 30 giugno 2022 – data entro cui deve essere stipulato l’atto di compravendita dell’immobile oggetto dei lavori – sia necessario che l’immobile abbia ottenuto l’agibilità, a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico ».

Gli Interroganti rilevano che l’Agenzia delle entrate in risposta ad un’istanza di interpello si è limitata a precisare che l’immobile deve essere, alla predetta data, « commerciabile ».

In un’altra risposta di interpello l’Agenzia delle entrate ha affermato che: « L’agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente alla ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultanti dalle previste attestazioni professionali ».

Tanto premesso, tenuto conto che le recenti modifiche normative e carenza di materie prime hanno di fatto bloccato le attività di molti cantieri gli Onorevoli prospettano, in primo luogo, l’opportunità di prorogare oltre il 30 giugno 2022 il termine di fruizione dell’agevolazione fiscale.

In particolare, poi, gli Interroganti chiedono di sapere « quali iniziative di competenza (si) intendano assumere al fine di chiarire quali siano i requisiti specifici che gli acquirenti devono possedere alla data del 30 giugno 2022 per usufruire dell’agevolazione del Sismabonus acquisti con aliquota al 110 per cento ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva alienazione dell’immobile, riconosce all’acquirente dell’unità immobiliare una detrazione nella misura del 75 per cento (in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85 per cento (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (cosiddetto Sismabonus acquisti).

Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle, spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Tanto premesso, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con numerosi documenti di prassi (cfr., tra gli altri, la circolare n. 3 O/E del 2020), affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma.

Conseguentemente, è necessario, tra l’altro, che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il predetto termine di vigenza.

Infine, con riferimento alla richiesta degli Onorevoli interroganti di chiarire se, entro il predetto termine del 30 giugno 2022, sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l’agibilità a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico, si fa presente che tali requisiti non sono richiesti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, ma potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione.

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