
Per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita
del Superbonus non è sufficiente dimostrare che l’appaltatore o il
professionista non hanno portato a termine i lavori. È necessario
anche provare di avere, e di avere avuto, tutti i requisiti
soggettivi e tecnici previsti dalla normativa per accedere al
beneficio.
È questo il principio che emerge da una recente ordinanza del
Tribunale di Velletri (Sezione Seconda Civile, n. r.g. 1236/2023,
depositata il 7 novembre 2025), che rappresenta un importante
sviluppo interpretativo nelle cause connesse alla mancata fruizione
delle agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi.
Danno derivante da perdita Superbonus: non sempre il
risarcimento spetta
La vicenda trae origine dal ricorso di una proprietaria di un
immobile a Roma che, nel 2021, aveva affidato a un geometra e alla
società da lui amministrata la gestione e l’esecuzione di lavori di
ristrutturazione edilizia da realizzare con Superbonus 110%,
Sismabonus 110% e Bonus ristrutturazione 50%.
La committente aveva versato due acconti, per un totale di
14.400 euro, ma i lavori
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