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Demolizione e ricostruzione con diversa sagoma: quando è possibile mantenere le distanze preesistenti

Demolizione e ricostruzione con diversa sagoma: quando è possibile mantenere le distanze preesistenti

Ho letto i vostri articoli ma non mi è chiaro se una
demoricostruzione può essere realizzata con diversa sagoma anche
senza incentivi volumetrici, derogando comunque alle distanze
odierne; quindi, stesso sedime, stesso volume e stesse distanze
passate legittime.

Le norme di riferimento nel DPR 380/2001: art. 3 e art.
2-bis

Per fornire un riscontro al quesito occorre individuare le due
norme di riferimento presenti all’interno del DPR 380/2001, ossia
gli artt. 3, co. 1, lett. d) – che definisce la fattispecie della
ristrutturazione edilizia demoricostruttiva – e l’art. 2-bis, co.
1-ter, che regola le deroghe alle distanze in caso di interventi di
demolizione e ricostruzione.

L’art. 3, co. 1, lett. d), TUEd (norma sulla quale, come noto, è
in corso un annoso dibattito giurisprudenziale) individua i confini
della demoricostruzione qualificabile come ristrutturazione
edilizia (e, superati i quali, si parla di nuova costruzione). Tale
norma, tuttavia, non incide in modo diretto sulla disciplina delle
distanze in sede di demoricostruzione.

Tale disposizione, tuttavia, non riveste specifico interesse ai
fini del
…continua a leggere

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