
La demolizione e ricostruzione con aumento di volume deve essere
sempre considerata una nuova costruzione? Il
semplice incremento dell’altezza o della volumetria fa scattare
automaticamente l’obbligo di rispettare i 10 metri tra pareti
finestrate previsti dal D.M. n.
1444/1968?
Oppure, dopo le profonde modifiche introdotte al
Testo Unico Edilizia negli ultimi anni, è possibile
mantenere le distanze del fabbricato originario anche in presenza
di sopraelevazioni, incentivi volumetrici o interventi di
recupero dei sottotetti?
Sono questi i temi affrontati dalla Corte di
Cassazione con la sentenza del
10 marzo 2026, n. 5376, una decisione che non si
limita al caso concreto ma ricostruisce l’evoluzione normativa
della nozione di ristrutturazione edilizia e del
rapporto tra demolizione e ricostruzione, distanze legali e
rigenerazione urbana.
Argomenti di particolare rilievo, considerando le tante
modifiche che hanno interessato il d.P.R. n.
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