
Non c’è nozione del d.P.R. n. 380/2001 che il legislatore abbia
rimaneggiato con la stessa insistenza della ristrutturazione
edilizia. A ogni riforma il perimetro si è allargato al fine di
promuovere la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di
suolo, fino a ricomprendere all’interno della definizione di cui
all’art. 3, comma 1, lettera d), le demolizioni e ricostruzioni con
sagoma, sedime e volumi diversi da quelli di partenza.
Ma più la definizione di ristrutturazione si è dilatata, più si
è assottigliato il confine che la separa dalla nuova costruzione,
con la conseguenza che spesso, per comprendere se si è da una parte
o dall’altra, si entra nel campo del contenzioso in cui non sono
più i tecnici a dover capire quale disciplina applicare al progetto
che hanno sul tavolo, ma il giudice di turno.
Su queste pagine abbiamo più volte affrontato il rapporto tra la
qualificazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione e il
regime delle distanze. Oggi torniamo sul tema analizzando la
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