
Quando un manufatto preesistente viene demolito e
ricostruito a distanza di tempo, l’intervento perde
automaticamente la qualifica di ristrutturazione edilizia? E fino a
che punto minime variazioni di sagoma, sedime o
dimensioni possono ancora rientrare nell’ambito dell’art.
3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia)?
Sono domande che sottolineano come il confine tra
ristrutturazione edilizia e nuova costruzione possa non essere
perfettamente definito, soprattutto quando l’intervento riguarda
manufatti risalenti nel tempo, spesso privi di titoli edilizi
perché realizzati in epoca antecedente all’obbligo generalizzato di
licenza.
In questi casi, l’attenzione dell’amministrazione tende a
concentrarsi su due elementi ricorrenti: da un lato, la
demolizione integrale del preesistente, letta come
causa automatica di “estinzione” della volumetria; dall’altro, la
mancanza di una ricostruzione immediata, ritenuta
indice di una rottura della continuità edilizia e, quindi, di una
nuova edificazione.
È un’impostazione che, nonostante l’evoluzione normativa
dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R.
n. 380/2001, continua a emergere con una certa frequenza
nei dinieghi di sanatoria e negli ordini di demolizione,
alimentando una
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