
Può un’abitazione abusiva essere salvata invocando un
rischio statico? E in che momento può essere
valutata l’impossibilità di demolire, prima o dopo l’ordine di
demolizione?
Sulla questione “sanzione demolitoria o sanzione pecuniaria”
interviene ancora una volta il TAR Lazio, con la
sentenza
del 10 novembre 2025, n. 19824, ribadendo un principio
fermo: la demolizione rappresenta la regola
generale del sistema sanzionatorio in caso di totale
difformità o assenza del titolo edilizio, mentre la
sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 34
del d.P.R. 380/2001 è una deroga eccezionale,
applicabile solo in fase esecutiva e solo se l’impossibilità di
rimuovere l’abuso è oggettiva e rigorosamente dimostrata dal
privato.
Sanzione alternativa: quando un abuso non si può demolire
davvero?
La controversia nasce dall’ordine di
demolizione notificato alla proprietaria di un
appartamento, situato al piano terra di un edificio composto da più
unità abitative, realizzate senza titolo edilizio.
L’immobile era stato oggetto, nel 2004, di istanza di
condono edilizio presentata ai sensi del terzo condono
(legge n. 326/2003),
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