
La mancata produzione del DGUE comporta
necessariamente l’esclusione dalla gara oppure può essere sanata
attraverso il soccorso istruttorio? La risposta
cambia quando il documento completamente assente è quello
dell’impresa ausiliaria? E, ancora, fino a quale momento della
procedura la stazione appaltante può intervenire per acquisire la
documentazione mancante?
Sul rapporto tra art. 101 del D.Lgs.
n. 36/2023 e principio di massima partecipazione è
intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza
del 4 agosto 2026, n. 6318, tornando sulla natura del
Documento di gara unico europeo e distinguendo tra le carenze che
incidono sulla posizione sostanziale dell’operatore e quelle che
riguardano il modo attraverso il quale quella posizione viene
dichiarata alla stazione appaltante.
Una pronuncia con cui si conferma che il DGUE, proprio per la
sua funzione dichiarativa e semplificativa, non
può diventare un ostacolo meramente formale alla partecipazione
alla gara.
DGUE mancante dell’ausiliaria: quando è possibile il
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