Con l’entrata in vigore del nuovo Conto
Termico 3.0, la diagnosi energetica è tornata a
occupare un ruolo centrale nel percorso di accesso agli incentivi.
Non si tratta, però, di un adempimento sempre richiesto né,
tantomeno, di un documento “standard” da allegare in modo
indistinto.
Il Decreto MASE 7 agosto
2025 e le
Regole Applicative del GSE hanno delineato un quadro
molto più selettivo, che va letto con attenzione per evitare errori
istruttori. In questo contesto, chiarire quando la diagnosi
energetica è obbligatoria per accedere al Conto Termico
3.0, chi può redigerla, come viene
incentivata e in che fase va trasmessa
diventa essenziale.
Quando la diagnosi energetica è obbligatoria ai fini del Conto
Termico 3.0
L’art. 15 del D.M. 7 agosto 2025 individua con precisione i casi
in cui la richiesta di incentivo deve essere corredata da
diagnosi energetica ante intervento e da
Attestato di Prestazione Energetica (APE)
post-operam.
L’obbligo opera:
- sempre, per alcuni interventi di efficienza
energetica sugli edifici:- isolamento termico di superfici opache delimitanti il
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- isolamento termico di superfici opache delimitanti il
