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Dichiarazioni 2021, dall’Agenzia la consueta maxi-circolare – eDotto – Informazione Professionale



Dichiarazioni 2021, dall’Agenzia la consueta maxi-circolare

Anche quest’anno la consueta maxi-circolare dell’Agenzia delle Entrate che guida alla redazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche si presenta ricca di novità. Trattasi di un utile strumento di consultazione che permette a contribuenti ed esperti di reperire le informazioni riguardanti gli oneri detraibili e deducibili nonché i crediti di imposta applicabili al periodo d’imposta 2020. Tra le principali novità del vademecum le indicazioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. Come noto, dal 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR ed in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.

Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN). Il contribuente, quindi, è tenuto a dimostrare l’utilizzo dei sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del “percettore” delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa alla cd “fattura parlante”, l’utilizzo di sistemi tracciabili può essere dimostrato mediante “prova cartacea” della transazione (ossia tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). Sarà compito di CAF e intermediari acquisire e verificare esclusivamente le informazioni necessarie all’apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

Disposizione lungamente trattata (ben 38 pagine) nel documento di prassi concerne il superbonus 110% di cui all’articolo 119 del D.L. n.34/2020, così come le novità in materia bonus “facciate”. Spazio anche al “bonus vacanze” di cui all’articolo  176 del D.L.n.34/2020 ed ai canoni di affitto non percepiti. Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, invece, si rammenta che, in caso di visto di conformità “infedele” su una dichiarazione 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La maggiore imposta dovuta ed i relativi interessi sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.

Si osserva, da ultimo, che per il 730 presentato ad un CAF o professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del visto sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, in caso di indicazione nel Quadro I di un “credito” superiore a 5.000 euro da utilizzare in compensazione mediante F24, non è necessaria l’apposizione del visto di conformità. Diversamente, nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata “direttamente” dal contribuente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a 5.000 euro.

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