
Le dichiarazioni inesatte rese in gara non determinano
automaticamente l’esclusione dell’operatore economico. Perché possa
configurarsi un grave illecito professionale,
occorre infatti verificare se la condotta abbia realmente inciso
sul processo decisionale della stazione appaltante e se ricorra il
dolo specifico richiesto dall’art. 98 del D.Lgs. n.
36/2023.
Con la sentenza
17 aprile 2026, n. 3059, il Consiglio di
Stato interviene su un ambito particolarmente delicato del
Codice dei contratti pubblici, ovvero il rapporto
tra dichiarazioni rese nel DGUE, soccorso istruttorio,
documentazione integrativa e affidabilità dell’operatore economico,
confermando una lettura sostanziale delle regole di gara che sposta
l’attenzione dalla mera irregolarità documentale alla concreta
esistenza del requisito e alla reale capacità della condotta di
alterare il confronto concorrenziale.
Grave illecito professionale: il Consiglio di Stato frena le
esclusioni automatiche
La vicenda nasce nell’ambito di una procedura aperta per
l’affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione
esecutiva e alla realizzazione di un impianto, la cui
aggiudicazione è stata impugnata
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