
Nel linguaggio comune, ma spesso anche nella prassi
amministrativa, la difformità edilizia continua a
essere trattata come sinonimo automatico di abuso
edilizio. Una lettura semplificata che non tiene conto
dell’evoluzione normativa, della stratificazione dei titoli nel
tempo e, soprattutto, del ruolo centrale che oggi assume la
corretta ricostruzione dello stato
legittimo dell’immobile.
Il sistema delineato dal d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) è,
però, più articolato. Accanto agli abusi edilizi in senso proprio,
esistono difformità che non comportano
demolizione, altre che possono essere
regolarizzate, altre ancora che l’ordinamento non
considera illecite e che richiedono soltanto una corretta
rappresentazione amministrativa.
Per questo motivo, non ogni difformità edilizia integra un abuso
edilizio, né ogni scostamento dal titolo legittima automaticamente
un intervento repressivo.
Il primo passaggio resta sempre lo stesso: verificare se, e in
che misura, lo stato di fatto dell’immobile corrisponda allo stato
legittimo.
Stato legittimo: la ricostruzione amministrativa come passaggio
decisivo
La verifica delle difformità edilizie non può prescindere da
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