
Può lo stesso professionista svolgere contemporaneamente le
funzioni di Direttore dei Lavori e di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
in un appalto di importo superiore a un milione di euro?
A questa domanda, che investe direttamente l’interpretazione
dell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ha
risposto il TAR Abruzzo, sez.
L’Aquila, con la sentenza
del 13 maggio 2026, n. 328, discostandosi da un
recente precedente del TAR Puglia e proponendo una
diversa lettura della disciplina contenuta nel nuovo Codice
dei contratti pubblici.
Cumulo tra Direttore dei Lavori e CSE: il caso esaminato dal TAR
Abruzzo
La vicenda trae origine dalla procedura aperta indetta da
un’Amministrazione comunale per l’affidamento dei servizi di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla
realizzazione di un nuovo polo scolastico.
All’esito della gara, aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il secondo
classificato ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che
l’operatore risultato vincitore avrebbe dovuto essere escluso.
Secondo la ricorrente,
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