
In presenza di difetti costruttivi, il
direttore dei lavori può essere chiamato a
rispondere in solido con l’appaltatore quando non dimostri di aver
svolto diligentemente i propri compiti di vigilanza, anche quando i
vizi derivano da lavorazioni apparentemente
elementari, qualora tali carenze, considerate nel loro
complesso, evidenzino un difetto di controllo
sull’esecuzione dell’opera, come nel caso, in particolare,
del ripristino superficiale delle opere in cemento armato, della
mancata rimozione della ruggine delle armature, dell’omesso
trattamento con malta passivante e dell’inadeguata
impermeabilizzazione delle strutture, incidendo sulla funzionalità
e sul godimento del fabbricato.
È quanto ha chiarito la Corte di cassazione con la
sentenza n. 8213 del 2
aprile 2026, intervenendo su una vicenda di
ristrutturazione edilizia condominiale caratterizzata da una
diffusa presenza di vizi costruttivi emersi a distanza di tempo
dall’esecuzione delle opere.
Responsabilità concorrente tra appaltatore e direttore dei
lavori
La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento consolidato
in materia di responsabilità per gravi difetti
dell’opera, disciplinata dall’art. 1669 c.c., chiarendo
ulteriormente il
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