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Direttore dei lavori e difetti costruttivi: quando scatta la responsabilità anche per errori esecutivi

Direttore dei lavori e difetti costruttivi: quando scatta la responsabilità anche per errori esecutivi

In presenza di difetti costruttivi, il
direttore dei lavori può essere chiamato a
rispondere in solido con l’appaltatore quando non dimostri di aver
svolto diligentemente i propri compiti di vigilanza, anche quando i
vizi derivano da lavorazioni apparentemente
elementari
, qualora tali carenze, considerate nel loro
complesso, evidenzino un difetto di controllo
sull’esecuzione dell’opera
, come nel caso, in particolare,
del ripristino superficiale delle opere in cemento armato, della
mancata rimozione della ruggine delle armature, dell’omesso
trattamento con malta passivante e dell’inadeguata
impermeabilizzazione delle strutture, incidendo sulla funzionalità
e sul godimento del fabbricato.

È quanto ha chiarito la Corte di cassazione con la
sentenza n. 8213 del 2
aprile 2026
, intervenendo su una vicenda di
ristrutturazione edilizia condominiale caratterizzata da una
diffusa presenza di vizi costruttivi emersi a distanza di tempo
dall’esecuzione delle opere.

Responsabilità concorrente tra appaltatore e direttore dei
lavori

La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento consolidato
in materia di responsabilità per gravi difetti
dell’opera
, disciplinata dall’art. 1669 c.c., chiarendo
ulteriormente il
…continua a leggere

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