
L’illegittimità europea e le sue conseguenze giuridiche
a cura di Avv. Francesco Russo, Avvocatura interna ACER
Campania
Il problema che la sentenza ha portato a galla
Per anni le stazioni appaltanti italiane hanno gestito le
procedure di finanza di progetto con la rassicurante certezza che
il diritto di prelazione del promotore fosse non solo legittimo, ma
addirittura funzionale all’interesse pubblico: uno strumento capace
di valorizzare l’iniziativa privata, ridurre i tempi di
realizzazione delle opere e alleggerire il bilancio pubblico.
Il 5 febbraio 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha
smentito questa convinzione in modo netto e senza margini
interpretativi.
Con la sentenza
resa nella causa C-810/24, su rinvio pregiudiziale proposto dal
Consiglio di Stato, la Corte ha dichiarato che l’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, in combinato disposto con
l’articolo 49 TFUE e con gli articoli 30 e 41 della medesima
direttiva, osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di
una
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