
Quando una stazione appaltante può davvero suddividere
un intervento in più affidamenti? E quali condizioni
rendono legittima la creazione di lotti funzionali, evitando che la
parcellizzazione diventi un modo per aggirare le procedure
concorrenziali?
A rispondere a queste domande, ribadendo il divieto di
frazionamento artificioso degli appalti, è l’ANAC con
l’Atto del
Presidente 8 ottobre 2025, n. 2390, con cui ha
richiamato una stazione appaltante sul corretto utilizzo
dell’istituto, all’esito dell’attività di vigilanza avviata su un
intervento di abbattimento delle barriere architettoniche del
valore complessivo di 440mila euro.
Divieto di frazionamento dell’appalto: richiamo di ANAC sul
valore unitario dell’opera
Nella vicenda in esame, il progetto esecutivo era stato validato
per l’importo complessivo di 440mila euro e, nonostante la natura
unitaria dell’intervento, la stazione appaltante ha così suddiviso
gli affidamenti:
- un affidamento diretto per un importo di 32.956,53 euro;
- un affidamento diretto per un importo di 59.000 euro;
- avvio di una procedura negoziata senza bando
(art. 50, comma 1, lett. c)
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