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Divisione spese Superbonus: non conta chi paga cosa, ma il rispetto dei tempi di esecuzione – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Divisione spese Superbonus: non conta chi paga cosa, ma il rispetto dei tempi di esecuzione - Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

divisione spese Superbonus

Marito che paga i lavori trainanti in condominio e moglie che paga i lavori trainati in casa. Si può fare e tutti e due i coniugi hanno diritto al Superbonus. Non conta infatti chi paga cosa, ma solo il fatto che siano rispettati i tempi di esecuzione per queste due tipologie di interventi.

Un importante chiarimento che viene dalle Entrate con la circolare 23, che consente in questo modo una più facile gestione dell’agevolazione quando ci sono più soggetti interessati.

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E non solo: anche in caso di condominio chi non ha partecipato alle spese per gli interventi trainanti può avere l’agevolazione per quelli trainati.

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Attenzione solo alla tipologia dei lavori

La circolare ricorda dunque che ai fini del Superbonus gli interventi trainati sono ammessi al Superbonus a condizione che siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, ossia nell’arco di tempo compreso tra l’apertura e la chiusura del cantiere per questi lavori.

“Non invece rileva che le spese per gli interventi trainati siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi trainanti”.

Quindi ad esempio, puntualizza ancora l’Agenzia “a fronte di spese per interventi trainanti realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio sostenute da un contribuente e di spese sostenute dal coniuge per interventi trainati realizzati sulla singola unità immobiliare, entrambi i soggetti possono fruire del Superbonus con riferimento alle spese da ciascuno sostenute”.

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Più margini di manovra per sfruttare l’agevolazione

Questo chiarimento ha dei risvolti molto importanti in quanto consente di utilizzare l’agevolazione in maniera più proficua quando ci sono contribuenti con situazioni fiscali diverse.

Ad esempio in caso di coniugi, se il marito è un lavoratore dipendente e la moglie titolare di una partita Iva per attività professionale, potrebbe essere conveniente per il marito effettuare la cessione del credito per la sua parte di spesa e per la moglie, invece, utilizzare la detrazione. Con la divisione a monte dei pagamenti si evitano complicazioni burocratiche.

Tra l’altro l’Agenzia fa l’esempio dei coniugi, ma chiaramente la possibilità riguarda tutti coloro che hanno un titolo ad avere le detrazioni, per cui ad esempio anche il proprietario dell’alloggio e il comodatario o il proprietario e l’inquilino.

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In caso di condomini esentati dalle spese

Un altro chiarimenti importate, poi, riguarda i condomini che sono stati esentati dal pagamento delle spese per gli interventi condominiali. La legge consente infatti ai soli proprietari interessati di farsi carico delle spese sulle parti comuni, senza necessariamente coinvolgere tutti gli altri, a fronte, ovviamente, di una specifica delibera dell’assemblea. Una possibilità prevista per evitare che i lavori vengano bloccati da chi pensa di non aver un immediato vantaggio.

Un caso classico quello dei proprietari dell’ultimo piano che possono essere autorizzati dal condomino ad eseguire a proprie spese la coibentazione del lastrico solare e della parte della facciata che riguarda i relativi appartamenti, intervento che potrebbe non interessare ai condomini dei pani bassi. Ebbene, chiarisce l’Agenzia, questo non limita la possibilità di effettuare con il Superbonus lavori trainati nei singoli appartamenti da parte dei condomini ai quali, in base alla delibera assembleare, non sono state imputate le spese per gli interventi trainanti sulle parti comuni dell’edificio.

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Il decreto del MiTE con il nuovo prezzario in vigore dal 15 aprile, modifica l’allegato A del decreto Requisiti tecnici ecobonus del 6 ottobre 2020, specificando ulteriormente i casi di applicazione del nuovo prezzario. Il decreto ecobonus ha previsto l’obbligo di allegare all’asseverazione relativa al risparmio energetico conseguito la dichiarazione sulla congruità delle spese quando l’asseverazione stessa non è sostituibile dal certificato del produttore e/o dell’installatore. Nella certificazione della congruità delle spese deve essere allegato anche il computo metrico.

Questo pratico strumento operativo raccoglie una selezione di documenti e di approfondimenti per comprendere la portata delle novità introdotte e per applicarle alla propria situazione.

Nella raccolta, il professionista troverà:
– Un documento tecnico esplicativo dedicato alle regole del decreto dei costi massimi, comprensivo di una pratica tabella di confronto dell’allegato A del decreto Requisiti Ecobonus (testo previgente e testo in vigore dal 15 aprile 2022)
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– Il glossario delle opere edilizie che rientrano nell’edilizia libera
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Antonella Donati
È giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

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Foto:iStock.com/fizkes

Source: ediltecnico.it

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