
Chi segue l’attività normativa italiana si sarà accorto che
ormai la produzione legislativa passa quasi sempre da un Decreto
Legge seguito dalla relativa legge di conversione. Il motivo è
molto semplice. L’art. 77 della Costituzione consente, in casi
“straordinari di necessità e di urgenza” (che ormai sono diventati,
di fatto, la regola), al Governo, sotto la sua responsabilità, di
adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. Questi
provvedimenti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione.
Nei casi “straordinari di necessità e di urgenza” è una modalità
normativa condivisibile. Quando, però, questi provvedimenti toccano
temi come l’edilizia, gli appalti pubblici o i bonus fiscali, i
problemi vengono al pettine perché i “tempi” di questi settori non
sono certamente compatibili con quelli di un Decreto Legge.
Chiarito questo aspetto, lo scorso 20 aprile è approdata in
Gazzetta Ufficiale la Legge
20 aprile 2026, n. 50 di conversione del Decreto-Legge
19 febbraio
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