
Nelle procedure di gara, così come nei procedimenti di
concessione di contributi e finanziamenti pubblici, la
regolarità contributiva rappresenta uno dei
presupposti essenziali per l’accesso al beneficio.
Il DURC non è un adempimento formale né un
requisito accessorio: è lo strumento attraverso il quale
l’amministrazione verifica, in modo standardizzato e centralizzato,
l’affidabilità dell’operatore economico rispetto agli obblighi
previdenziali e assistenziali, la cui assenza determina,
nella prassi, una preclusione automatica.
È proprio questo ruolo centrale del DURC a rendere
particolarmente delicata la gestione delle ipotesi in cui
l’attestazione risulti errata, incompleta o successivamente
annullata dall’ente previdenziale.
In questi casi, fino a che punto l’amministrazione può – o deve
– arrestarsi di fronte all’esito formale della verifica
contributiva? E quali sono le conseguenze quando il
presupposto tecnico su cui si fonda l’atto
amministrativo non corrisponde alla reale situazione
dell’impresa?
A offrire un importante chiarimento in materia è la
sentenza del TAR Sicilia, Sez. Palermo, 29 dicembre 2025, n.
2977,
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