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È POSSIBILE BENEFICIARE DEL SUPER SISMABONUS 110% ANCHE PER I FABBRICATI “EX RURALI”

È POSSIBILE BENEFICIARE DEL SUPER SISMABONUS 110% ANCHE PER I FABBRICATI “EX RURALI”

Il tema della demolizione e ricostruzione di unità collabenti è stata affrontato nella Circolare n. 30/E/2020 al punto 3.1.4, ove è stata fornita risposta al seguente quesito: “Ai fini del Superbonus sono agevolabili le spese effettuate su edifici iscritti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”)”?
La posizione dell’Agenzia delle Entrate, a tale proposito, risulta molto chiara.
“Per quanto riguarda la possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), si rileva che il comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l’incremento al 110 per cento della «detrazione di cui all’articolo 14» del decreto legge n. 63 del 201311, nei casi ivi elencati (ecobonus).
Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, riferito agli interventi antisismici, ai sensi del quale «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021».
Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. […]
Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)”.
In altre parole, acquistando un immobile classificato catastalmente come “collabente”, anche se in origine rurale, anche se diruto e anche se privo di impianti di riscaldamento, qualora vengano rispettate tutte le prescrizioni normative, è possibile effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione beneficiando di un plafond di spesa pari a 96.000 euro iva compresa per ogni unità immobiliare costituente l’edificio.

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