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È possibile modificare le vetrine dei negozi sfruttando il Superbonus 110%? – Condominio Web

Potremmo dire così. Non sempre, non per tutto e non per tutti.

Ma in alcuni casi, da valutare con attenzione, è possibile sfruttare il Superbonus 110% anche per modificare le vetrine dei negozi posti al piano terra del palazzo, riducendo le spese a carico del proprietario a meno di zero.

Sicuramente una buona notizia, considerando che in questi anni la crisi del commercio al dettaglio ha reso difficile la quadratura dei conti relativi alle ristrutturazioni degli immobili commerciali di quartiere.

Le vetrine poste al piano terra dei palazzi

Nel periodo del boom economico seguito alla seconda guerra mondiale, quindi negli anni ’60 e ’70 del ‘900, sono stati costruiti nelle periferie del nostro paese tantissimi edifici caratterizzati dalla presenza di negozi e botteghe a piano terra.

Spesso veri e propri palazzi elevati anche per molti piani che, nella parte bassa, presentavano una serie di “vuoti” nelle pareti, per dar posto a grandi e, per l’epoca, attrattive vetrine per il commercio al dettaglio.

Dal punto di vista della sicurezza antisismica questi “vuoti” rappresentano dei fattori di vulnerabilità importante perché hanno l’effetto di indebolire la struttura e, soprattutto, di sbilanciare i “baricentri” strutturali, essendo spesso localizzati solo su un lato dell’edificio. Non c’è di che stupirsi, essendo stati realizzati in un’epoca in cui la progettazione antisismica era pressoché sconosciuta.

Non solo. A volte, andando a vedere i progetti originali, capita di accorgersi che le dimensioni delle vetrine sono state via via ampliate nel tempo, per rendere più visibile la merce.

Interventi di rinforzo

Qualora a giudizio di un tecnico strutturista la presenza di queste aperture riduca in modo apprezzabile la sicurezza strutturale dell’immobile, si può valutare di inserire apposite “cerchiature” di rinforzo, in acciaio o in cemento armato, a coronamento dei vuoti.

Le “cerchiature”, che devono essere opportunamente dimensionate, hanno l’effetto di rinforzare la struttura sia nei confronti dei carichi gravitazionali, ovvero del peso dell’edificio, sia dal punto di vista della resistenza alle azioni sismiche.

La realizzazione può essere effettuata anche “in breccia”, ovvero rimuovendo porzioni di muratura preesistente e sostituendola con un corrispondente spessore in cemento armato o in acciaio, quindi l’intervento non è detto che modifichi le dimensioni delle aperture esistenti.

Sarà cura del professionista incaricato decidere se le opere possono essere limitate alle sole cerchiature o se devono essere estese ad altre parti dell’edificio, ad esempio mediante apposite fasciature in fibra di carbonio.

Non sono lavori da poco, intendiamoci. Richiedono lo smontaggio dei telai preesistenti, la demolizione della muratura ed anche di parte del pavimento e del soffitto. È chiaro quindi che, qualora si decida di intervenire in questo modo, bisogna mettere in conto di effettuare anche lavori di ristrutturazione interna.

Superbonus 110%

Per accedere al 110% mediante interventi di efficientamento energetico (ecobonus) è necessario intervenire su gran parte dell’involucro disperdente e ottenere un doppio salto di classe energetica. Non sempre ciò è possibile, anche perché la realizzazione del cappotto termico, alterando il decoro architettonico, richiede il consenso unanime di tutti i condòmini.

L’altra via per accedere al 110% è rappresentata dal Sismabonus, anche tramite interventi di rinforzo “locale” come quelli descritti poc’anzi, che hanno l’effetto di ridurre il rischio sismico dell’edificio. Pertanto, qualora siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, al proprietario dell’edificio (persona fisica o condominio), spetterà il Superbonus.

Se invece l’edificio è di proprietà di una società il Superbonus sarà precluso per mancanza del requisito soggettivo, ma resterà disponibile il Sismabonus ordinario al 75 o all’85%, a condizione che l’intervento strutturale determini la riduzione di una o due classi di rischio sismico. Quest’ultima condizione non è immediata da ottenere se le opere sono localizzate solo a livello del piano terra dell’edificio.

Il principio assorbente permette anche il rifacimento di vetrine fisse

Il “principio assorbente” è quello in base al quale gli interventi di categoria superiore (e i relativi massimali di spesa) inglobano quelli di categoria inferiore ad essi correlati.

A parere dello scrivente questo principio permette di far rientrare nella misura del 110%, a corredo delle opere antisismiche descritte, anche la mera sostituzione e, quindi, il rinnovo, di preesistenti vetrine fisse, poiché trattasi di un lavoro strettamente correlato e necessario “per completare l’intervento edilizio nel suo insieme”.

In tema di Superbonus 110% il principio assorbente è stato confermato da vari documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. In particolare:

  • la circolare n.7/E del 04/04/2017, a pag. 213, recita “… occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative”.
  • e l’interpello n. 383 del 16 settembre 2019 “… gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme”.

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