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Ecobonus 110%: attenzione alla perizia, ecco chi rischia – Ck12 Giornale


Chi deve pagare in caso di perizia errata per la pratica dell’Ecobonus 110%, il tecnico professionista o il contribuente? A fornire un chiarimento è il Sole 24 Ore nell’inserto “L’Esperto risponde”.

ecobonus 110%, attenzione alla perizia
Credit: Pixabay

Grazie alle agevolazioni promosse dal governo con la Legge di Bilancio sono tanti gli italiani alle prese con la ristrutturazione o riqualificazione degli immobili. Non mancano però i grattacapo: i requisiti per poter usufruire degli incentivi sono stringenti e occorre fare attenzione a compiere in piena regola tutti i passaggi previsti, per non andare incontro a spiacevoli problemi.

Tra le misure più richieste figura quella dell’Ecobonus 110%. Tale agevolazione viene concessa quando si effettuano interventi per aumentare il livello di efficienza energetica di abitazioni o edifici. I contribuenti possono così beneficiare di uno sconto fiscale per migliorare le prestazioni energetiche del proprio immobile, o attraverso la cessione del credito o direttamente con una detrazione nella fattura. Per avviare la pratica occorre che l’abitazione o l’edificio sia in regola: lo si verifica procedendo con una perizia tecnica.

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Ecobonus 110%, le responsabilità in caso di perizia errata

Quando la perizia realizzata dal tecnico professionista per l’avviamento dei lavori relativi all’Ecobonus 110% risulta errata, scattano le sanzioni. Ma sono a carico del contribuente o del tecnico? Sono in tanti ad avere il dubbio, con il rischio di andare incontro a spese ulteriori. A rispondere alla domanda è il Sole 24 Ore nell’inserto “L’Esperto risponde” di lunedì 19 luglio.

Come specificato, il controllo “sulla corretta spettanza della detrazione riguarda sempre il contribuente”, dal momento che è lui stesso a usufruire dell’agevolazione. La conseguenza è che qualora la perizia non dovesse rilevare l’assenza dei requisiti per accedere al bonus, l’irrogazione delle sanzioni e i recuperi dell’imposta dovuta non possono non riguardare il diretto contribuente, con i conseguenti versamenti. Tuttavia, i tecnici responsabili delle pratiche errate “rispondono sempre dei danni arrecati ai contribuenti, loro clienti, in sede civile”, sulla base del Codice civile che regolamenta le prestazioni di tali professionisti.

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Nel servizio di consulenza del Sole 24 Ore viene poi precisato che “l’articolo 119, comma 14, del Dl 34/2020 aggiunge, a favore del contribuente, un ulteriore tassello”, che riguarda un’assicurazione. Il tecnico preventivamente deve infatti munirsi di un’idonea copertura assicurativa, “non inferiore a 500mila euro e parametrata al volume di attività da questi svolta nell’ambito del superbonus, a garanzia dei danni che possono essere arrecati ai contribuenti e al bilancio dello Stato”. Il contribuente risulta dunque tutelato.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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