
Con la fine del Superbonus, gli interventi di efficientamento
energetico sono tornati alle aliquote “standard” previste dall’art.
14 del D.L. n. 63/2013, come modificate dalla Legge di Bilancio
2025 (e probabilmente confermate anche per il 2026).
Secondo quando attualmente previsto dall’art. 1, comma 55, lett.
a) della legge n.
207/2024, gli interventi di efficientamento energetico
godono infatti della “doppia aliquota” come per il
Bonus Casa, pari al 36% di detrazione delle spese sostenute,
elevata al 50% nel caso di abitazione principale.
Da qui discende un frequente dubbio sull’ambito soggettivo
dell’agevolazione: chi può beneficiare dell’aliquota più
elevata legata all’abitazione principale?
Ecobonus e abitazione principale: il Fisco sulle aliquote di
detrazione
Un caso pubblicato su FiscoOggi ha offerto una risposta
puntuale, utile a definire meglio il rapporto tra diritti reali,
effettiva destinazione dell’immobile e aliquote applicabili, alla
domanda posta dal titolare della nuda proprietà di
un’abitazione, mentre i genitori – usufruttuari
– la utilizzano come dimora abituale.
Il contribuente intende sostenere le spese per alcuni
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