
Quali opere si possono considerare precarie? È
sufficiente richiamare l’“edilizia libera” per evitare la
demolizione? E che effetti produce la presentazione di una
sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 dopo un’ordinanza
repressiva?
Ad affrontare il delicato tema della distinzione tra manufatti
realmente precari, rientranti nel regime dell’edilizia libera, e
opere durevoli, destinate a soddisfare esigenze
permanenti, che richiedono sempre un titolo edilizio, è la
sentenza del TAR
Lazio del 2 ottobre 2025, n. 16975.
Gazebo, tettoie e pensiline abusive in area vincolata: no
alla sanatoria postuma
Questi i fatti: un’amministrazione comunale aveva ingiunto la
demolizione di diverse strutture a servizio di un’attività
commerciale (gazebo, tettoie, pensiline, aree espositive e
marciapiedi), realizzate senza alcun titolo abilitativo in area
gravata da vincolo paesaggistico e sismico.
La società affittuaria dei locali, destinataria del
provvedimento insieme ai proprietari, ha impugnato l’ordinanza
sostenendo che:
- le opere fossero precarie e quindi rientranti nell’edilizia
libera ex art. 6, lett. e-bis) del d.P.R. 380/2001; - esse non determinassero volumetria, non
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