
Quando un requisito tecnico può dirsi davvero
“equivalente”? E come deve comportarsi la stazione
appaltante quando un criterio premiale rappresenta la naturale
evoluzione di una caratteristica minima?
La sentenza
del Consiglio di Stato del 12 novembre 2025, n. 8840
riafferma un principio essenziale: l’equivalenza funzionale non si
ferma alla soglia dell’ammissione, ma può estendersi anche alla
valutazione qualitativa, permeando l’intera
disciplina dell’evidenza pubblica e quindi ogni fase della
gara.
Equivalenza prodotti e requisiti tecnici: il Consiglio di Stato
sull’applicazione dei criteri premiali
Nel caso in esame, relativo a una procedura di gara per la
fornitura di materiale sanitario, l’operatore economico secondo
classificato aveva contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici
all’offerta aggiudicataria, sostenendo che alcune caratteristiche
non corrispondessero, nella loro formulazione letterale, a quanto
previsto dal capitolato.
Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe applicato in modo
improprio il principio di equivalenza, “dilatandone l’ambito
applicativo ai criteri premiali in assenza di identità materiale
rispetto a quanto richiesto”.
Il TAR aveva già respinto il
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