

Come incidono errori nel calcolo del punteggio
economico sull’esito di una gara pubblica? E quali sono i
limiti alla discrezionalità della stazione
appaltante nell’ammettere operatori economici con
precedenti risoluzioni contrattuali?
La recente sentenza del TAR
Campania del 6 giugno 2025, n. 4315, offre
risposte rilevanti a questi interrogativi, affrontando due
interessanti profili nell’ambito degli appalti pubblici:
- l’effetto distorsivo derivante dall’errata applicazione delle
formule di valutazione economica delle offerte; - i limiti al sindacato giurisdizionale sulla valutazione della
sussistenza di gravi illeciti professionali, alla luce della
disciplina del d.lgs. n. 36/2023.
Errori di calcolo e valutazione requisiti operatore: il
TAR sulla discrezionalità della stazione appaltante
Nel caso in esame, un Consorzio stabile ha contestato
l’aggiudicazione di una gara, evidenziando un errore di calcolo che
ha inciso sul posizionamento in graduatoria. Secondo la ricorrente,
la commissione di gara ha applicato in maniera erronea la formula
matematica indicata nel disciplinare, confondendo il concetto di
“offerta più bassa” (intesa come maggiore ribasso)
con quello di “ribasso più
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