
Nell’ambito del Conto Termico 3.0 di cui al DM 7 agosto 2025 di
prossima attivazione, le ESCO rappresentano un punto chiave
rilevante e, probabilmente, determinante per l’ottenimento degli
incentivi.
Prima di entrare nel merito, facciamo un sintetico richiamo alla
normativa.
Energy Service Company: il ruolo delle ESCO nel Conto Termico
3.0
La ESCO è una “persona fisica o giuridica che
fornisce servizi energetici ovvero altre misure di
miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un
certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi
forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli
altri criteri di rendimento stabiliti”.
Così recita la lettera i) comma 1 dell’art. 2 Decreto
Legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Gli elementi principali che caratterizzano le ESCO sono
individuate dalla Norma UNI CEI 11352:2014:
- a) offrire la garanzia al cliente, tramite un
Contratto a Garanzia di Risultato (Energy Performance Contract –
EPC), del miglioramento dell’efficienza
energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con
assunzione in
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