
Quando l’esclusione da una gara comporta anche la perdita della
garanzia provvisoria? È sufficiente una
dichiarazione inesatta per giustificare l’incameramento della
cauzione? E, soprattutto, quale valutazione deve compiere la
stazione appaltante prima di arrivare a una conseguenza così
incisiva sul piano economico?
Sono domande che si collocano al centro del rapporto tra
affidabilità dell’operatore economico e conseguenze delle sue
dichiarazioni in gara. Se, infatti, il nuovo Codice distingue
chiaramente tra cause di esclusione automatica e fattispecie che
richiedono una valutazione in concreto, lo stesso vale – e forse
ancora di più – per l’escussione della garanzia provvisoria,
disciplinata dall’art. 106.
Qui il rischio di automatismi applicativi è particolarmente
elevato, ma proprio su questo punto interviene il Consiglio
di Stato con la sentenza del
1° aprile 2026, n. 2642, offrendo indicazioni
operative di particolare rilievo.
Escussione della garanzia: non basta l’esclusione per incamerare la
cauzione
Il caso al vaglio di Palazzo Spada riguarda una procedura aperta
multilotto alla
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