
Il ruolo delle garanzie nelle gare d’appalto si intreccia con le
dinamiche più delicate della procedura, come l’esclusione
dalla gara e la perdita della possibilità di conseguire
l’aggiudicazione.
Non è raro, quindi, che il soggetto garante – tipicamente
una banca o una compagnia assicurativa – si trovi direttamente
esposto agli effetti economici di tali vicende e cerchi di reagire
sul piano processuale.
Può un soggetto che non ha partecipato alla gara, ma che è
comunque coinvolto sul piano economico, impugnare l’esclusione di
un operatore economico? E fino a che punto l’esposizione
finanziaria, come nel caso della garanzia
provvisoria, è sufficiente a radicare una legittimazione
nel processo amministrativo? Ancora: è corretto ritenere che chi
subisce le conseguenze di una decisione della stazione appaltante
possa automaticamente contestarla, oppure il sistema degli appalti
pubblici impone un perimetro più rigoroso, fondato sul discrimine
tra interesse economico e posizione giuridica rilevante nel
giudizio amministrativo?
Sulla questione è intervenuto il Consiglio di
Stato con la Disclaimer.
