
La mera attestazione tecnica dell’avvenuta esecuzione dei lavori
non è sufficiente a dimostrare quale impresa li abbia concretamente
realizzati, ove non sia accompagnata da elementi documentali idonei
a collegare l’esecuzione delle opere allo specifico operatore
economico indicato nelle fatture, con conseguente inidoneità della
perizia a superare le contestazioni dell’Amministrazione
finanziaria.
È questo il principio che emerge dall’ordinanza
n. 14593 del 17 maggio 2026 della Corte di Cassazione, chiamata
a pronunciarsi nell’ambito di una controversia tributaria relativa
all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione merita particolare attenzione da parte di direttori
dei lavori, collaudatori e consulenti tecnici perché affronta, sia
pure indirettamente, un tema di grande interesse professionale:
quale debba essere il contenuto di una perizia affinché essa possa
costituire un efficace strumento probatorio non soltanto
dell’esistenza delle opere, ma anche dell’identità del soggetto che
le ha eseguite.
Fatture inesistenti e perizia tecnica: il principio affermato dalla
Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso
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