
All’interno del Testo Unico Edilizia, il punto
da cui bisogna sempre partire è uno soltanto: lo stato
legittimo. È infatti dal confronto attento tra questo e lo
stato di fatto che si comprende non solo se esiste una
difformità, ma anche come debba essere qualificata
e, di conseguenza, gestita.
Quando ci si trova davanti a un abuso edilizio
che non può essere regolarizzato con gli strumenti previsti dal
d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), la
conseguenza non può che essere quella repressiva. Nei casi più
gravi si procede con la demolizione, secondo il
meccanismo previsto dall’art. 31; nelle ipotesi di
ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità o di difformità
parziali, invece, entrano in gioco gli artt. 33 e 34, nei
quali la demolizione resta la regola, ma può affiancarsi, al
ricorrere di determinati presupposti, la cosiddetta
fiscalizzazione.
La fiscalizzazione, vale la pena ricordarlo
subito, non è una sanatoria e non trasforma
l’abuso in un intervento
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