
L’Accordo sancito in
sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025,
adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008,
ha ridefinito in modo organico la durata e i contenuti minimi dei
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, introducendo un quadro aggiornato destinato a
sostituire e razionalizzare i precedenti accordi.
L’entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2025 ha
immediatamente posto una serie di questioni
applicative, legate non solo alla fase transitoria ma
anche all’interpretazione di numerose disposizioni innovative,
soprattutto in materia di soggetti formatori, modalità di
erogazione e riconoscimento della formazione pregressa.
Proprio per rispondere ai numerosi quesiti emersi nella prassi
operativa, la Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro e per le politiche assicurative ha promosso
l’istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, con la
partecipazione di INAIL, INL e rappresentanti delle Regioni, con
l’obiettivo di fornire chiarimenti condivisi e garantire
un’applicazione uniforme sul territorio
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