
Il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli a
terra nelle aree agricole è davvero legittimo? L’agrivoltaico resta
una strada percorribile sui terreni classificati agricoli? Conta la
destinazione urbanistica agricola o l’uso effettivo del
terreno?
A questi interrogativi risponde la Corte Costituzionale con la
sentenza
n. 127 del 16 luglio 2026, chiamata a pronunciarsi
sulla legittimità del divieto di installare impianti fotovoltaici
con moduli collocati a terra nelle aree classificate agricole dai
piani urbanistici, introdotto dall’art. 5 del Decreto-Legge n.
63/2024 e richiamato dall’art. 2 del Decreto Legislativo n.
190/2024. La Consulta chiarisce che quel divieto non spegne la
produzione di energia solare sui terreni agricoli, perché lascia
aperta la via dell’agrivoltaico con moduli sollevati, e che a
governare l’accesso a quei suoli è la loro destinazione
urbanistica, non l’utilizzo effettivo del fondo in un dato
momento.
Dal ricorso contro il decreto sulle aree idonee alla Corte
Costituzionale
Il caso oggetto della pronuncia riguarda alcune società attive
nella
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