
Nelle procedure di valutazione di impatto
ambientale degli impianti da fonti
rinnovabili, ha assunto un ruolo centrale il coordinamento
tra semplificazione amministrativa, tutela
paesaggistica e qualificazione delle aree
idonee, in un quadro normativo profondamente ridefinito
negli ultimi anni.
Il
d.lgs. n. 199/2021 ha introdotto un sistema
volto a favorire la diffusione degli impianti FER,
individuando criteri per la localizzazione e definendo il concetto
di aree idonee, poi ulteriormente sviluppato e
sistematizzato nel d.lgs. n.
190/2024 (Testo Unico FER), con l’obiettivo di rendere
più prevedibili e rapidi i procedimenti autorizzativi. Si tratta di
un impianto normativo che si inserisce nel più ampio percorso di
attuazione degli obiettivi europei di
decarbonizzazione e delle misure del
PNRR.
Tuttavia, proprio l’interazione tra queste disposizioni e la
disciplina di tutela paesaggistica di cui al d.lgs. n.
42/2004 non è sempre di facile interpretazione e
applicazione, soprattutto nei casi in cui l’installazione degli
impianti interferisce, anche indirettamente, con ambiti sottoposti
a vincolo o con i
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