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Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: prevale la tutela ambientale

Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: prevale la tutela ambientale

L’installazione di impianti fotovoltaici su edifici
esistenti
, soprattutto quando collocati in aree
sottoposte a vincolo paesaggistico,
rappresenta un punto
di “scontro” tra politiche di transizione energetica e sistema
delle tutele di interessi pubblici come quello ambientale.

L’evoluzione normativa più recente promuove con decisione la
diffusione delle fonti rinnovabili, incentivando
l’autoproduzione energetica e l’efficientamento del patrimonio
edilizio, anche con una semplificazione dei procedimenti;
dall’altro lato, l’ordinamento, a partire dall’art 9 della
Costituzione, qualifica la tutela del paesaggio come interesse
di rango costituzionale primario, confermato poi dal d.lgs. n.
42/2004 che, agli artt. 136 e 146, subordina qualsiasi intervento
potenzialmente incidente sui valori paesaggistici a una
valutazione preventiva di compatibilità, affidata
all’amministrazione preposta alla tutela.

Ciò significa che l’installazione dei pannelli fotovoltaici non
può essere sempre configurato come intervento “necessariamente
ammissibile” in ragione della sua finalità energetica. Anche per
questo, un eventuale parere negativo della
Soprintendenza
non è sindacabile, quando valuta in
maniera puntuale e coerente l’impatto visivo, la percezione
dell’opera o la sua integrazione nel contesto.

Conferma ne è la Disclaimer.

Link all’articolo Originale.

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