
È sufficiente che un impianto fotovoltaico sia
visibile per giustificare un diniego paesaggistico? La
Soprintendenza può vietare l’installazione dei
pannelli sulla copertura di un edificio limitandosi a richiamarne
l’impatto visivo? E fino a che punto, oggi, la tutela del paesaggio
deve confrontarsi con gli obiettivi della transizione
energetica?
A fornire una risposta è il Consiglio di Stato
con la sentenza
del 19 maggio 2026, n. 4001, che interviene sul
delicato equilibrio tra tutela del paesaggio e diffusione delle
energie rinnovabili, tema sempre più presente nei
procedimenti autorizzativi relativi agli impianti
FER, soprattutto nei contesti sottoposti a
vincolo paesaggistico.
Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato dice no
a pareri negativi non motivati
Il caso in esame riguarda un intervento di
demo-ricostruzione realizzato in un’area
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del
d.lgs. n. 42/2004. Nel procedimento autorizzativo,
la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole sull’intervento
edilizio, imponendo però una prescrizione specifica: il divieto di
installare pannelli fotovoltaici
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