
Uno dei punti più delicati nella realizzazione di
impianti fotovoltaici a terra riguarda la loro
collocazione in territori sottoposti a tutela
paesaggistica, dove la spinta alla transizione energetica
deve inevitabilmente confrontarsi con le regole di salvaguardia del
paesaggio.
Espressione di questo tentativo di bilanciamento è la disciplina
che identifica le aree idonee e non idonee
all’installazione degli impianti, con l’obiettivo di
orientare la localizzazione delle infrastrutture energetiche e
ridurre i conflitti con i valori paesaggistici e ambientali, fermo
restando che nei territori sottoposti a tutela continuano a trovare
applicazione le previsioni del d.lgs. n. 42/2004,
che impongono una valutazione puntuale dell’impatto dell’intervento
sul contesto territoriale.
È proprio in questo spazio di equilibrio tra favor per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e tutela del paesaggio
che si colloca la
sentenza del TAR Lombardia, sez. Milano, del 16
febbraio 2026, n. 789, relativa al diniego di
autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico a
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