
Con la
sentenza n. 9565 del 14 aprile 2026 la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione affronta un tema di particolare
interesse tecnico-giuridico per il settore edilizio: la nascita
automatica del condominio a seguito del frazionamento di un unico
edificio e le conseguenze che ne derivano sul regime delle
strutture portanti.
La controversia trae origine dalla trasformazione di un
complesso immobiliare originariamente unitario, composto da una
porzione abitativa e da una più ampia unità ad uso laboratorio.
Dopo il frazionamento della proprietà, una delle società
proprietarie aveva ottenuto un permesso di costruire per demolire
parte della struttura esistente. L’intervento edilizio aveva
comportato il “taglio fisico” della struttura portante in cemento
armato e l’utilizzo del sottosuolo e del resede condominiale per la
realizzazione di nuovi volumi e rampe di accesso.
La Corte d’Appello di Firenze aveva ritenuto legittime le opere
eseguite, valorizzando soprattutto l’assenza di un concreto
pregiudizio statico per il fabbricato residuo. Secondo i giudici
territoriali, la modifica dello “stato tensionale” della struttura
non aveva
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