
L’operatore economico può invocare la mancata visualizzazione di
un documento pubblicato sulla piattaforma telematica per rimettere
in discussione i termini di impugnazione? Fino a che punto la
diligenza professionale in una gara telematica comprende operazioni
come lo scorrimento della pagina o la riduzione dello zoom? E
quando lo scostamento dalle tabelle ministeriali sul costo della
manodopera basta a rendere anomala un’offerta?
A questi interrogativi risponde il TAR Sicilia, sezione staccata
di Catania, con la sentenza n. 1766/2026
del 18 giugno 2026, che affronta il rapporto tra
l’accessibilità della piattaforma telematica di gara e la diligenza
professionale richiesta all’operatore economico, con le sue
ricadute sui termini di impugnazione degli atti. Al centro si
collocano il principio di autoresponsabilità del
concorrente in una procedura interamente digitale e il
perimetro delle competenze digitali di base richieste al
concorrente, dallo scorrimento della schermata alla riduzione dello
zoom.
Sul versante sostanziale, la pronuncia torna sulla verifica di
congruità dell’offerta e sui limiti del sindacato
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