

Quali sono i limiti entro cui si può realizzare una tettoia o un
locale accessorio senza permesso di costruire?
Quando un’opera può essere qualificata come “pertinenza” e quando,
invece, assume rilevanza edilizia autonoma? È sufficiente
rispettare il volume assentito per escludere l’abuso?
Abusi edilizi: quando le opere in difformità non sono
qualificabili come pertinenze
A queste domande risponde la sentenza
del Consiglio di Stato del 29 maggio 2025, n. 4739,
con cui Palazzo Spada ha confermato l’ordine di demolizione
disposto per una serie di interventi realizzati in
difformità dalla licenza edilizia e consistenti
in:
- un locale garage/magazzino in muratura (circa 43 mq);
- una tettoia in legno con forno sottostante (circa 26 mq);
- un ampliamento del piano terra, consistente nella chiusura di
un’area di circa 31 mq.
Secondo il proprietario, le opere non alteravano la consistenza
originaria dell’immobile in quanto si trattava di elementi
qualificabili come pertinenze o interventi di risanamento
conservativo, o addirittura rientranti nell’edilizia libera.
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