
La garanzia sulla rata di saldo si applica solo
quando la verifica finale avviene tramite
collaudo? Oppure deve essere richiesta anche nei
casi in cui, in luogo del collaudo, si utilizza il
Certificato di Regolare Esecuzione
(CRE)? E cosa accade nelle procedure
semplificate in cui la chiusura dell’esecuzione avviene
tramite il visto del Direttore dei lavori o del
Direttore dell’esecuzione del contratto? In queste
ipotesi, la garanzia resta un passaggio obbligato oppure viene meno
insieme al collaudo?
A queste domande ha risposto il Supporto
Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT) con il parere n. 4150 del
21 aprile 2026, intervenendo su un dubbio
interpretativo che nasce proprio dalla lettura dell’art.
117 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Quesito MIT su garanzia rata di saldo e certificato di regolare
esecuzione
Il quesito nasce da una lettura dell’art. 117, comma 9 del
Codice dei contratti, che sembra riferire l’obbligo di
garanzia sulla rata di saldo alle ipotesi in cui
la verifica
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