

No a un casellario informatico ridotto a una
“mera bacheca” per la trascrizione delle segnalazioni delle
stazioni appaltanti: ad affermarlo con la sentenza del
13 maggio 2025, n. 9151, è il TAR
Lazio, dichiarando l’illegittimità
del Regolamento ANAC per la gestione del casellario
informatico dei contratti pubblici, adottato con delibera del 20
giugno 2023, n. 272 laddove non prevede un’attività
preliminare di verifica delle informazioni fornite dalle Stazioni
Appaltanti.
Annotazioni casellario informatico: le responsabilità di
ANAC
La questione nasce nell’ambito del contenzioso promosso da un
OE, aggiudicatario di un appalto integrato e che aveva segnalato
gravi criticità progettuali che avevano reso impossibile la
consegna nei tempi stabiliti. Da qui la scelta dalla stazione
appaltante di disporre la risoluzione unilaterale del
contratto e la trasmissione della segnalazione all’ANAC
tramite il modello “C”. L’annotazione è stata poi inserita
nell’area B del casellario informatico, senza che l’operatore
economico fosse messo a conoscenza né invitato
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