
Nel sistema del Codice dei Contratti Pubblici, la disciplina dei
servizi di ingegneria e dell’appalto
integrato si muove lungo un equilibrio sottile. Da una
parte vi è l’esigenza di garantire qualità
tecnica, affidabilità professionale e adeguatezza
dell’organizzazione progettuale; dall’altro lato vi è il principio,
oggi espressamente codificato, di apertura al
mercato, proporzionalità dei requisiti e massima
partecipazione.
Non sono rare le situazioni in cui mantenere questo equilibrio
diventa complesso. Accade, ad esempio, quando occorre
qualificare il ruolo del giovane professionista
nei raggruppamenti di progettazione oppure quando bisogna definire
con certezza cosa debba intendersi per servizi analoghi e quale sia
il livello di comparabilità richiesto tra le esperienze dichiarate
e l’oggetto dell’affidamento.
Si tratta di questioni che incidono direttamente sulla struttura
della lex specialis e sulla verifica dei requisiti dichiarati in
gara, e che spesso diventano terreno di contenzioso proprio perché
collocate sul confine tra rispetto formale delle
prescrizioni di gara e valutazione sostanziale
dell’affidabilità tecnica dell’operatore economico.
A fare il punto è il Consiglio di Stato con la
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