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GLI OSCURANTI NEL SUPERBONUS: ATTENZIONE AI LIMITI DI SPESA

GLI OSCURANTI NEL SUPERBONUS: ATTENZIONE AI LIMITI DI SPESA

GLI OSCURANTI NEL SUPERBONUS: ATTENZIONE AI LIMITI DI SPESA

28 luglio 2022

A cura di Luciano Ficarelli

Tra gli interventi trainati nel superbonus 110% ci sono la sostituzione delle finestre comprensive degli infissi e la sostituzione degli oscuranti.

Tralasciamo gli infissi, peraltro facilmente individuabili, per chiederci cosa sono gli oscuranti. Per una risposta dettagliata ci viene incontro il Vademecum predisposto dall’Enea che identifica con esattezza gli oscuranti inserendoli nell’ambito della categoria delle schermature solari: “Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.

Ecco l’elenco dell’Allegato M al D.Lgs. 311/2006:

SCHERMATURE SOLARI ESTERNE

  • UNI EN 13561 – Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
  • UNI EN 13659 – Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
  • UNI EN 14501 – Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione;
  • UNI EN 13363.01 – Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato;
  • UNI EN 13363.02 – Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato.

Per essere agevolate, le schermature devono essere:

– applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;

– a protezione di una superficie vetrata;

– installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;

– mobili;

– schermature “tecniche”.

Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.

Nella Circolare 30/E/2020, risposta 4.5.7, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “come si evince dall’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti (ad esempio, tapparella, persiana, scuro, avvolgibili) siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013”.

Pertanto le chiusure oscuranti installate congiuntamente agli infissi non possono essere considerate schermature solari, sfruttandone i relativi limiti. In questo caso, infatti, nella definizione di infissi (ai fini del superbonus) vanno comprese anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, quali, ad esempio, le chiusure oscuranti (tapparella, persiana, scuro, avvolgibili), oppure che risultino strutturalmente accorpate al manufatto, quali, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Al contrario, la sostituzione delle chiusure oscuranti «disgiunta dalla sostituzione dei serramenti» (si ritiene prudenzialmente nell’ambito di un altro intervento autonomo rispetto all’eventuale sostituzione dei serramenti, quindi con un nuovo titolo edilizio) può rientrare nella definizione delle schermature solari. Occorre sottolineare che per gli oscuranti (e, in generale, per le schermature solari) non occorre obbligatoriamente la sostituzione per usufruire delle agevolazioni, in quanto queste ultime spettano anche in caso di nuova installazione. Pertanto, nel caso in cui gli oscuranti vengano sostituiti o installati come nuovi senza, per esempio, l’installazione degli infissi, si ha diritto alle agevolazioni nei limiti di spesa che vediamo in seguito.

In base a questa distinzione, si possono interpretare con facilità i massimali di spesa previsti nell’Allegato A del Decreto MITE:

 Zone climatiche A, B e C

Serramento                                                                                                                                    660 €/m²

Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparella, scuro)                                           780 €/m²

Installazione di sistemi di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili

comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione                                       276 €/m²

 

Zone climatiche D, E ed F

Serramento                                                                                                                                      780 €/m²

Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparella, scuro)                                             900 €/m²

Installazione di sistemi di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili

comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione                                          276 €/m²

Ad esempio, per un intervento effettuato a Pescara (zona D), l’installazione di serramenti comprensivi dell’avvolgibile strutturalmente accorpata ad essi, ha un limite massimo unitario di € 900 a m².

Se, invece, l’oscurante assume la caratteristica di una schermatura solare in base a quanto previsto dall’allegato M al D.Lgs. 311/2006, per la sua installazione è previsto un limite massimo unitario di € 276 a m².

Questi importi comprendono la fornitura dei serramenti e dell’oscurante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico. Non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi relativi alle opere provvisionali (compresi i ponteggi), i costi relativi alle opere connesse ai costi della sicurezza e tutti i costi della manodopera.

Nel primo caso (serramenti + chiusura oscurante), pur tenendo presente il limite massimo di prezzo unitario previsto dal D.Lgs. 311/2006, il limite massimo di spesa complessiva dell’intervento, questa volta tutto compreso, è di € 54.545,45.

Nel secondo caso (installazione di sistemi di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione), il limite di spesa complessiva dell’intervento è autonomo rispetto ai serramenti, per cui spettano ulteriori € 54.545,45. In sostanza, solo qualora gli oscuranti sono considerati schermature solari e vengono sostituiti anche i serramenti, il limite di spesa raddoppia (€ 54.545,45 per i serramenti + € 54.545,45 per gli oscuranti). Ovviamente, anche per la sola installazione o sostituzione degli oscuranti che hanno le caratteristiche tecniche previste dalla normativa senza la sostituzione degli infissi spetta il limite di spesa agevolato di € 54.545,45.

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