
Nel procedimento di esclusione da una gara pubblica per
grave illecito professionale, la valutazione della
stazione appaltante si fonda su un giudizio di integrità e
affidabilità dell’operatore economico che può essere
costruito anche sulla base di un quadro indiziario
coerente e significativo. In questo ambito assume rilievo anche la
figura dell’amministratore di fatto, individuata
secondo criteri sostanziali e non formali.
Si tratta di una valutazione che non richiede il livello di
prova proprio delle sedi penale o civile, ma che deve comunque
poggiare su una motivazione congrua e logicamente
strutturata.
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 12 marzo 2026, n. 2010, che torna sul tema del
grave illecito professionale chiarendo, con una
decisione che si muove dentro il perimetro degli artt. 94, 96 e 98
del D.Lgs. n. 36/2023, come debba essere costruita
la valutazione di affidabilità dell’operatore
economico quando emergono fatti penalmente rilevanti
riferibili a soggetti che operano, di fatto, all’interno
dell’impresa.
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