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Gravi difetti nell’opera: riconosciuta la responsabilità solidale del DL

Gravi difetti nell’opera: riconosciuta la responsabilità solidale del DL

L’applicazione dell’art. 1669 del codice civile
sui gravi difetti di esecuzione dell’opera è
spesso tema di contenzioso, soprattutto quando si tratta di
individuare il perimetro della responsabilità del direttore
dei lavori
rispetto a quella dell’appaltatore.

In questo senso, la recente ordinanza
della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2025, n.
27995
, offre un chiarimento rilevante: la
responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori è
solidale con quella dell’impresa esecutrice anche quando i gravi
difetti derivano da carenze esecutive, se riconducibili a mancanza
di vigilanza e controllo.

Danni da infiltrazioni per cattiva esecuzione lavori:
responsabile anche il DL

La questione attiene il ricorso presentato dai proprietari di un
immobile, che avevano convenuto in giudizio gli eredi del
costruttore e il direttore dei lavori per ottenere il risarcimento
dei danni subiti a causa di infiltrazioni, muffe diffuse e
carenze di impermeabilizzazione.

Le indagini tecniche avevano accertato la presenza di
errori nell’impermeabilizzazione del solaio,
pendenze errate, assenza di drenaggio nel muro controterra
…continua a leggere

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